Contrattazione collettiva
Ultima modifica 11 settembre 2024
Sezione relativa alla contrattazione collettiva, come indicato all'art. 21, c. 1, del d. lgs. 33/2013.
Art. 21 - Obblighi di pubblicazione concernenti i dati sulla contrattazione collettiva.
Comma 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali, che si applicano loro, nonché le eventuali interpretazioni autentiche.
L'articolo 127 della legge regionale 13/1998 ha istituito il Comparto unico del pubblico impiego del Friuli Venezia Giulia, che comprende la Regione, le Province, i Comuni, le Comunità montane e gli altri Enti locali. Sul versante dei contratti vanno riscontrati esiti attuativi, sia per il personale non dirigente che per l’area dirigenziale. Si è quindi avviato, e per molti aspetti già concretizzato, il processo di omogeneizzazione degli istituti giuridici ed economici voluto dal legislatore regionale pervenendo, in particolare, alla definizione di trattamenti economici tabellari unici per tutto il personale del Comparto.
Contratti collettivi area non dirigenti.
Contratti collettivi area dirigenti.