Costi contabilizzati
Last update 11 September 2024
Sezione relativa ai Costi contabilizzati come indicato all’art. 32, comma 2, lettera a) e dell’art.10, comma 5 del d.lgs. 33/2013
Art. 32 Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati
Comma 2. Le pubbliche amministrazioni, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano:
Lettera a) i costi contabilizzati, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo;
Art.10 Programma triennale per la trasparenza e l'integrità
Comma 5. Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché del conseguente risparmio sul costo del lavoro, le pubbliche amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Le amministrazioni provvedono altresì alla contabilizzazione dei costi e all'evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché al monitoraggio del loro andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati ai sensi dell'articolo 32.
Costi contabilizzati e Tempi medi erogazione del servizio142 KB